1 - OMESSA E/O ERRATA DIAGNOSI CON MORTE DEL FETO – IMPOTENZA GENERANDI

VALORE DI CAUSA 1.000.000 €

GIN. OST. PAR. Responsabilità medica a titolo contrattuale per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla paziente a seguito di errore professionale in cui il personale medico dipendente dell’ente era incorso nell’espletamento dell’attività di assistenza sanitaria che aveva determinato due interventi di cui l’ultimo, di rimozione dell’utero e la morte del feto in fase prenatale, (provocando la impotenza generandi) di natura IATROGENA, con la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali DIRETTI e RIFLESSI nei confronti della A.U.S.L. DI LATINA ( SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LATINA SEZ. DIST.).


Definito con esito positivo

2 - OMESSA E/O ERRATA DIAGNOSI – RITARDO DELLA MACCHINA ORGANIZZATIVA E RITARDO NELL’INTERVENTO CON DECESSO DEL PAZIENTE.

VALORE DI CAUSA 2.000.000,00 €

CHI. MAS. Responsabilità CONTRATTUALE dell’Ente Ospedaliero ex. art. 1218, 1228 e 2049 c.c. per le errate e inadeguate prestazioni del personale medico e paramedico e del 118, che l’ebbero in cura, stante il rapporto di immedesimazione organica, consistito “nel sottostimare con colposa superficialità la gravità del QUADRO CLINICO e della sua prevedibile evoluzione, in quanto, trattandosi di grave traumatizzato, anziché trasferirlo con urgenza presso un reparto di NEUROCHIRURGIA, per un immediato intervento chirurgico, disponeva esami strumentali T.C., senza assistenza anestesiologica durante il trasporto e senza essere INTUBATO, provocando la insorgenza della POLMONITE AB-INGESTIS, e ritardando in modo eccessivo di QUATTRO ORE il trasferimento e di OTTO ORE E MEZZO l’intervento chirurgico, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta e dalla mancata osservanza della letteratura medica e dei Protocolli Scientifici (LINEE GUIDA 2000 e LINEE GUIDA CANADESI)”, e che ne provocavano la morte, con la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per la morte del proprio congiunto a titolo di Danno Patrimoniale, Danno non Patrimoniale, Danno Esistenziale, Danno da perdita di Chance, Danno da vita di relazione ( SENTENZA TRIBUNALE DI LATINA SEZ. DIST. )


Definito con esito positivo

3 - ERRATA APPLICAZIONE PROTOCOLLO AIEOP LLA 2000 – TARDIVA SOSPENSIONE – MANCATO MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE – VIOLAZIONE LINEE GUIDA E MANCATO CONSENSO INFORMATO – INSORGENZA PARAPLEGIA IN MINORE DI ANNI TRE – NATURA IATROGENA.

VALORE DI CAUSA 10.000.000,00 €

LEU. GAB. Responsabilità medica contrattuale per inadempimento ex. art. 1218 e 1228 c.c. per il fatto illecito degli ausiliari e del personale medico che l’ebbero in cura, ed extracontrattuale per fatto illecito ex. art. 2043 c.c., in violazione degli obblighi contrattualmente assunti dai convenuti, consistiti nella errata applicazione del PROTOCOLLO AIEOP LLA 2000: Mancato monitoraggio sulle condizioni di salute del minore di tre anni. Violazione alle linee guida per la buona pratica clinica (G.C.P.) in relazione al CONSENSO INFORMATO e il diritto all’autodeterminazione nella scelta tra diversi PROTOCOLLI (artt. 30 e 32 Codice Deontologico) e di non sottoporre il bambino a trattamenti sanitari contro la loro volontà ex. Artt. 13 e 32 comma 2 Cost; Violazione sul CONSENSO INFORMATO sulle possibili conseguenze del PROTOCOLLO AIEOP LLA 2000, rispetto a precedenti PROTOCOLLI. Mancata o Tardiva sospensione del PROTOCOLLO AIEOP LLA 2000, dopo la insorgenza della (PARAPLEGIA), di natura Iatrogena, con la condanna al RISARCIMENTO per fatto illecito ex. art. 2043 c.c., e/o a TITOLO DI INDENNIZZO (in caso di danno correlato alla ricerca), DI TUTTI I DANNI subiti dagli attori in misura diretta per quanto riguarda il minore ed in misura riflessa dai genitori nonché dalle sorelle a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, danno esistenziale, danno da perdita di Chance, danno da vita di relazione (PROC. TRIBUNALE DI ROMA)


( IN CORSO DI ESECUZIONE) ANZI DEFINITA CON ESITO POSITIVO CON UN MAXIRISARCIMENTO ED IN FASE DI GRAVAME

4 - MANCATA DIAGNOSI DI ALLERGIE O INTOLLELANZE DELL’ANESTESISTA – SHOCK ANAFILATTICO E PIAGHE DA DECUBITO.

VALORE DI CAUSA 120.000,00 €

- LAB. Responsabilità medica contrattuale riconducibile al comportamento colposo, negligente ed imperito dei sanitari dei Presidi interessati per le inadeguate prestazioni professionali consistite in particolare: ”per non aver effettuato correttamente le manovre di intubazione provocando SPASMOGLOTTIDEO e/o per non aver accertato preventivamente lo stato della paziente e la tolleranza dei farmaci, determinando lo SHOCK ANAFILATTICO con gravi danni e di non averla successivamente assistita correttamente durante la degenza ospedaliera, evitando la formazione di grossolani DECUBITI in sede sacro-coccigea ed occipitali”, con la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attrice (PROC. TRIBUNALE DI LATINA)
Definito con esito positivo

5 - ERRATO INTERVENTO CHIRURGICO – ERRATA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE – MANCANZA DEL CHIRURGO VASCOLARE – STANDARD DI SICUREZZA OMESSI – EMORRAGIA E DECESSO DI NATURA IATROGENO

VALORE DELLA CAUSA 900.000,00 €

- CHI. CIM. Responsabilità medica contrattuale ex. art. 1228, ed extracontrattuale art. 2043 e 2049 c.c. dell’Ente per le errate e inadeguate prestazioni professionali del personale medico, stante il rapporto di immedesimazione organica con i propri dipendenti, e comunque in violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal convenuto, in particolare malgrado fossero a conoscenza degli accertamenti diagnostici preliminari, quale fosse lo stato ANOTOMO-PATOLOGICO da fronteggiare e i problemi specifici da affrontare (si trattava di una massa tumorale retro-peritoneale infiltrante, adesa alla vena renale dx ed alla CAVA, la cui parete appariva assottigliata e di gravissimo rischio rottura), imprudentemente e senza cautela, nell’eseguire l’intervento chirurgico, accidentalmente veniva recisa la VENA CAVA di 3 cm con copiosa emorragia e la impossibilità di riparazione per la mancanza del chirurgo vascolare, anemizzando la paziente con la perdita di 5000 ml di sangue, provocandone il decesso nella stessa giornata con la condanna dell’Ente al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori a titolo di Danno Patrimoniale e Danno Non Patrimoniale, Danno da perdita di Chance, Danno da vita di relazione per la perdita del proprio congiunto (PROC. TRIBUNALE DI ROMA)
Definito con esito positivo

6 - OMESSI E/O ERRATI TRATTAMENTI SANITARI – PEGGIORAMENTO GRADUALE DELLE CONDIZIONI CLINICHE E STRUMENTALI – IPERTENSIONE OCULARE – ISCHEMIZZAZIONE NERVO OTTICO – DEFICIT VISIVO DX E SX DI NATURA IATROGENO

VALORE DELLA CAUSA 1.500.000,00 €

- OCU. D’AL. Responsabilità medica contrattuale (art. 1218c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043c.c.), nonché a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1228c.c.) ed extracontrattuale (art. 2049 c.c.) dell’Ente, per le prestazioni eseguite dai sanitari della struttura per la violazione degli obblighi contrattualmente assunti, stante il rapporto di immedesimazione organica, con i propri dipendenti, e comunque in violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal convenuto, in particolare, malgrado la patologia ed i trattamenti necessari fossero ben noti, il Dottore pur assistendo al costante peggioramento degli esami clinici e strumentali nel corso dei numerosissimi controlli effettuati dal 1990, attese il 2013 per consigliare e far eseguire l’unico intervento valido, che, se effettuato inizialmente, avrebbe potuto salvare la VISTA della paziente, con la condanna dei convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in via diretta e in via riflessa, a titolo di Danno Patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) e Danno Non Patrimoniale, Danno da perdita di Chance, Danno esistenziale, Danno PSICOLOGICO, Danno da Vita di relazione (PROC. TRIBUNALE DI ROMA) ( IN CORSO DI ESECUZIONE)

7 - OMESSI TRATTAMENTI SANITARI – ERRATO INTERVENTO CHIRURGICO

VALORE DELLA CAUSA 100.000,00 €

- CHI. MAS. Responsabilità medica dei sanitari dell’Ente Ospedaliero per le prestazioni eseguite dagli stessi in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, stante il rapporto di immedesimazione organica, con i propri dipendenti, e comunque in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, (in particolare per aver cagionato lesioni determinate dalla sutura addominale non perfettamente eseguita in occasione della splenectomia per cui la progressiva diastasi dei tessuti addominali ha favorito la lenta e progressiva fuoriuscita viscerale; il ricorrente ha dovuto, quindi, subire un ulteriore intervento chirurgico con danneggiamento tissutale e dei filamenti nervosi della parete addominale, alterando la sensibilità cutanea ed il tono muscolare, e con la non trascurabile possibilità futura di occlusioni intestinali determinate dalle briglie aderenziali formatesi per l’attrito delle anse intestinali con la porta ernaria e con le manovre chirurgiche) con la condanna dell’Azienda al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore a titolo di Danno Patrimoniale e Danno Non Patrimoniale (PROC. TRIBUNALE DI LATINA)
Definito con esito positivo

8 - OMESSI – ERRATI TRATTAMENTI SANITARI – ERRORE NELLA TRASFUSIONE DI SANGUE

VALORE DELLA CAUSA 1.000.000,00 €

- TRA. BAN. Responsabilità medica dei sanitari dell’Ente Ospedaliero per le prestazioni eseguite dagli stessi in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, stante il rapporto di immedesimazione organica, con i propri dipendenti, e comunque in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, (in particolare per aver provveduto erroneamente alla trasfusione di sangue mediante l’uso di sacca di altra persona) con la condanna dell’Azienda al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attrice (PROC. TRIBUNALE DI LATINA) (IN CORSO DI ESECUZIONE)

9 - OMESSE E/O ERRATE DIAGNOSI E TRATTAMENTI SANITARI

VALORE DELLA CAUSA 100.000,00 €

- ORT. TER. Responsabilità medica contrattuale (ex. art.1218 c.c.) e extracontrattuale (art. 2043 c.c.) dell’Ente stante il rapporto di immedesimazione organica con i dipendenti, per avere il personale sanitario provocato a seguito della loro condotta negligente, imprudente, imperita e per colpa un danno irreversibile determinato dalla immobilizzazione della mano destra e/o della compromessa funzionalità della stessa, omettendo di adoperare nella specie, la diligenza medica, necessaria che avrebbe evitato l’evento lesivo, lesioni di natura permanente e irreversibili, provocate a seguito delle ERRATE DIAGNOSI per le quali per oltre un mese veniva curata dal personale sanitario per “TRAUMA CONTUSIVO POLSO DX” invece della “LESIONE DEL TENDINE ESTENSORE I° DITO MANO DX” con la condanna in solido al risarcimento del danno subito dall’attrice, a titolo di Danno Biologico, Patrimoniale, Estetico e Morale ecc… (PROC. INNANZI TRIBUNALE DI LATINA- SEZ. DIST.)
Definito con esito positivo

10 - MANCATE E/O ERRATE DIAGNOSI E TRATTAMENTI SANITARI ORTOPEDICI

VALORE DELLA CAUSA 100.000,00 €

- ORT. TER. Responsabilità medica dei sanitari dell’Ente Ospedaliero per le errate prestazioni eseguite (riduzione della frattura del polso inadeguatamente trattata con la semplice immobilizzazione in gesso) in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, stante il rapporto di immedesimazione organica, con i propri dipendenti, e comunque in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, con la condanna dell’Azienda al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore a titolo di Danno Patrimoniale e Danno Non Patrimoniale (PROC. TRIBUNALE DI LATINA) ( IN CORSO DI ESECUZIONE)

11 - RESPONSABILITA’ PER LA MANCATA MANUTENZIONE E PULIZIA - RISARCIMENTO DANNI

VALORE DELLA CAUSA 50.000,00 €

- ORT. LO C. Responsabilità ex. art. 2043 e 2051 c.c., con la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati a seguito delle inadeguate prestazioni sanitarie e messa in sicurezza della struttura (PROC. TRIBUNALE DI LATINA)
Definito con esito positivo

12 - SINISTRO STRADALE MORTALE – RITARDO NELLE PRESTAZIONI SANITARIE – DECESSO – STRUTTURA SANITARIA RESPONSABILE

VALORE DELLA CAUSA 1.000.000,00 €

- CHI. SIM. Responsabilità a seguito di sinistro stradale (INVESTIMENTO PEDONALE) che ha cagionato la morte del pedone con la condanna del conducente e proprietario nonché del responsabile civile al risarcimento in favore degli eredi di tutti i danni patrimoniali (perdita e/o forte diminuzione di reddito per il mancato apporto del soggetto deceduto, spese funerarie), danni non patrimoniali e danno terminale (PROC. TRIB. DI LATINA)
Definito con esito positivo

13 - ORTOPEDIA – INVESTIMENTO PEDONALE – ERRATI TRATTAMENTI SANITARI – ERRATE MANOVRE REITERATE DI RIDUZIONE FRATTURA SCOMPOSTA FEMORE - INSORGENZA SCOLIOSI – DISALLINEAMENTO E ANGOLAZIONE DEI MONCONI – MAGGIOR LUNGHEZZA DEL FEMORE SX. PER DUE CM.

VALORE DELLA CAUSA 3.000.000,00 €

- ORT. NOT. Responsabilità del personale medico e della struttura Ospedaliera, a seguito di investimento pedonale di soggetto di anni SEI, per le mancate e/o errate prestazioni mediche e precisamente nel procurare danni irreversibili, vita natural durante, consistiti, a seguito delle errate manovre di riduzione del Femore SX. provocato l’accorciamento dell’arto di due centimetri, con deformità di angolazione in procurvo del femore e la insorgenza della scoliosi, di natura IATROGENA. Richiesta di condanna della struttura sanitaria per l’operato dei medici, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, (psicologico, esistenziale, fisionomico, estetico e relazionale presenti e futuri ( CORTE DI APPELLO DI ROMA)-RICORSO CASS.).
Definito con esito positivo

14 - CARDIOLOGIA – ERRATA DIAGNOSI AL P. S. – INTERPRETAZIONE ERRATA DEL QUADRO CLINICO – INCOMPLETA ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI – MANCATO RICOVERO IN OSSERVAZIONE – TERAPIA INADEGUATA – VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA - DECESSO DEL PAZIENTE.

VALORE DELLA CAUSA 2.500.000,00 €

- CAR. SPE. Responsabilità del personale medico e della struttura Ospedaliera. Paziente all’epoca dei fatti, di anni 54, giunge presso la struttura ospedaliera per un forte dolore in sede EPIGASTRICA. Veniva visitata dal personale medico che dispose accertamenti diagnostici, videat cardiologico compreso gli esami enzimatici specifici per necrosi miocardica a distanza di quattro ore. Dimessa alle ore 15.oo con la DIAGNOSI DI GASTRALGIA, viene constatato il decesso alle ore 22.00. Con la loro condotta imperita e negligente i sanitari, oltre a trascurare le altre patologie, si limitarono e non correttamente (violando le linee guida) ad escludere soltanto una sindrome coronarica acuta ed attribuirono il QUADRO CLINICO AD UNA BANALE GASTRALGIA, peraltro non concordante con lo stato di CHOC e con l’irradiazione del dolore alla regione dorsale. Mentre se avessero correttamente interpretato gli elementi di cui disponevano e seguito le Linee Giuda, avrebbero potuto cogliere precocemente la diagnosi e SALVATO LA VITA DELLA PAZIENTE. Tutti gli eredi, Coniuge; figli, nipoti e fratelli, agiscono in giudizio per richiede la giusta punizione oltre il risarcimento dei danni. (Fatto accaduto in FONDI (LT) DIC-2016. PROC. TRIBUNALE DI LATINA). (IN CORSO DI GIUDIZIO)

15 - GINECOLOGIA – OSTETRICIA – ERRATA DIAGNOSI – OMISSIONE ESAMI OBBLIGATORI – AMNIOCENTESI – ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ESEGUITI – VIOLAZIONE CONSENSO INFORMATO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE – INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA – SORPRESA DELLA CONDIZIONE PATOLOGICA DEL FIGLIO DOWN – NASCITA PREMATURA -

VALORE DELLA CAUSA 3.000.000,00 €

- GIN. OST. RIC. Responsabilità del personale medico e della struttura ospedaliera di Napoli ex. art. 1218 ; 1228 e 2043 c.c.. Gestante di anni 36 dopo asserita regolare gravidanza, esitata in un PARTO PREMATURO di un bambino DOWN e con deficit congeniti mai diagnosticati sia a livello del tubo digerente (malattia di Hirshprung) sia a carico del cuore (difetto del setto interventricolare e difetto del setto atriale tipo ostium secundum). Il personale medico ometteva di eseguire e prescrivere l’amniocentesi, mentre si rendevano responsabile della errata ed approssimativa ecografia morfologica eseguita senza evidenziare proprio ciò che la stessa ecografia morfologica ha il compito di mettere in evidenza sia dalla errata tempistica con cui è stato effettuato il taglio cesareo. Tutta questa catena di valutazioni sbagliate del personale medico e della stessa struttura, ha portato alla nascita di un bambino con enormi problematiche, conosciute con sorpresa soltanto dopo un mese dalla nascita. Chiara ed inequivocabile la responsabilità dei sanitari nel gravissimo danno subito dalla gestante durante tutto il decorso della gravidanza, che non ebbero a riconoscere lo stato della gravidanza e i gravi difetti congeniti del nascituro. Ove fosse stato eseguito l’esame amniocentesi e/o valutato correttamente l’ecografia morfologica, sarebbe stata informata la paziente dello stato della gravidanza e del nascituro, nei tempi necessari per ogni valutazione, compreso quella di interrompere la gravidanza come peraltro manifestato. (Fatto accaduto in NAPOLI DIC-2015. PROC. TRIBUNALE DI NAPOLI)
Definito con esito positivo

16 - GINECOLOGIA – OSTETRICIA – ERRATA DIAGNOSI – ERRATA VALUTAZIONE ACCERTAMENTI ESEGUITI – RITARDO DIAGNOSI DEL RITARDO CRESCITA E DI ANOMALIE CARDIACHE - VIOLAZIONE CONSENSO INFORMATO E DEL DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE – INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA – ERRATA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONE DELLA GESTANTE E DEL FETO – MORTE DEL FETO CON INTERVENTO CESAREO

VALORE DELLA CAUSA 1.500.000,00 €

- GIN.OST.MUL. Responsabilità del personale medico delle strutture ospedaliere di San Giovanni Paolo II di Olbia e BRUTZU di Cagliari. Paziente all’epoca dei fatti, di anni 28, che portava avanti gravidanza regolare, con esami periodici, regolari ed obbligatori quali: Traslucenza Nucale e Btest al terzo mese; al quinto mese Morfologica. Seguivano ulteriori accertamenti senza anomalie per il feto. I tracciati del SETTIMO MESE evidenziavano una serie di complicanze dovute alla NON CORRETTA valutazione delle alterazioni presenti negli accertamenti eseguiti dal terzo mese, in particolare si riscontrava la probabile coartazione dell’Aorta; Un ritardo nell’accrescimento fetale; la presenza di Corangiosa; Necessità di eseguire il parto in struttura con reparto di Terapia Intensiva. Con la loro condotta grossolana e negligente, non riconoscevano tempestivamente le diverse ed evidenti problematiche di sofferenza fetali, non considerando peraltro la gravità del feto e la necessità di anticipare la nascita, determinandone la morte. La ecografia successiva evidenziava la morte del feto. (TRIBUNALE DI Olbia) (IN CORSO DI GIUDIZIO)

17 - GINECOLOGIA – OSTETRICIA – ERRATA DIAGNOSI – INTERVENO CHIRURGICO ERRATO – ASPORTAZIONE TUBA SINISTRA – NUOVO INTERVENTO PER ASPORTAZIONE TUBA DESTRA – NUOVO ERRORE DIAGNOSTICO – PROGRAMMATO TERZO INTERVENTO RIFIUTATO – DIMISSIONI - NUOVA DIAGNOSI DI GRAVIDANZA GEMELLARE INTERROTTA.

VALORE DELLA CAUSA 1.500.000,00 €

- GIN. OST. MER: Responsabilità del personale medico delle strutture ospedaliere interessate. Paziente con problemi di perdite ematica, viene sottoposta ad intervento chirurgico con URGENZA e asportata la tube sinistra, a seguito di asserita gravidanza extra uterina. Nonostante i continui problemi mai risolti, con continue perdite, viene sottoposta ad altro intervento per l’asportazione della TUBE destra, risultata invece errata la diagnosi. Viene programmato un altro intervento chirurgico, il terzo, senza una diagnosi precisa. La paziente si ricovera presso un’altro Nosocomio che gli diagnosticano invece, una gravidanza gemellare, peraltro compromessa che non viene portata a termine. La condotta posta in essere dai sanitari dell’Ospedale di Piacenza, risultava imperita e negligente, i quali, non solo eseguivano una diagnosi errata e tardiva, ma sottoponevano a DUE interventi chirurgici in modo ERRATO la paziente, con l’asportazione della TUBA sinistra, desistendo all’atto del secondo intervento per asserita gravidanza extra uterina inesistente, a demolire la seconda TUBA destra e programmando in modo sconsiderato il terzo intervento chirurgico. Si accertava invece, attraverso una semplice ecografia, presso il Nosocomio di Brescia una gravidanza gemellare, non andata a buon fine per tardività nella diagnosi e morte del feto. (TRIBUNALE DI PIACENZA)
(IN CORSO DI GIUDIZIO)

18 - NEUROLOGIA - ERRATA DIAGNOSI - RITARDO DELLA DIAGNOSI DI EMBOLIA E TROMBOSI – INTERVENTO CHIRURGICO TARDIVO – PARALISI DESTRA - PIAGA DA DECUBITO.

VALORE DELLA CAUSA 2.000.000,00 €

NEU. RUF: Il paziente Medico, la mattina alle ore 06 a seguito di fortissimi giramenti di testa con conati di vomito veniva ricoverato con l’ausilio del 118, presso il reparto di Otorino dell’Ospedale MOSCATI di Taranto alle ore 09.44, i cui accertamenti risultavano negativi. Persistendo la patologia, alle 11.00 si eseguiva TAC che evidenziava Trombosi della arteria vertebrale SX e del tratto prossimale dell’arteria basilare. Veniva dimesso e ricoverato all’Ospedale SS Annunziata di Taranto nel reparto di NEUROLOGIA alle ore 12.45. Eseguivano alle ore 16.00 RM Encefalo. Alle ore 19.00 eseguono l’intervento per disostruire l’arteria, poi posizionando uno STENT. Esito dell’intervento “intera parte destra del corpo” paralizzata. I successivi trattamenti in soggetto gravemente offeso, provocavano lo sviluppo di una grandissima e gravissima piaga da decubito all’osso sacrale , impedendogli di fare fisioterapia. Nel caso di specie, i sanitari avrebbero dovuto procedere immediatamente ad una TAC e trasferirlo presso un reparto di neurologia per eseguire entro due ore dall’evento, l’intervento chirurgico, anziché dopo 13 Ore (TREDICI). L’ingiustificato ritardo (trasferimento al Moscati – Otorino; TAC alle ore 12.00 e trasferimento al SS Annunziata e intervento alle ore 19.00), poiché già dalla prima TAC, ha compromesso inevitabilmente l’esito dell’intervento e delle condizioni di salute del paziente, aggravate dalla insorgenza della piaga da decubito, per l’incuria e inadeguati trattamenti sanitari. Tali conseguenze hanno sconvolto in modo peggiorativo la qualità della vita dell’intera famiglia. (TRIBUNALE DI LECCE)
(IN CORSO DI GIUDIZIO)

19 - ORTOPEDIA – ANESTESIA – ERRATA PRESTAZIONE SANITARIA – SOMMISISTRAZIONE DI ANESTETICO – ERRATO DOSAGGIO – ARRESTO CARDIO CIRCOLATORIO – COMA FARMACOLOGICO – DECESSO.

VALORE DELLA CAUSA 1.500.000 €

ORT. ANE. SPA: Il paziente all’epoca dei fatti di anni 67, veniva ricoverato presso l’Ospedale per rimuovere una frattura femorale destra. A seguito di trattamenti del personale medico, in particolare caratterizzatisi nella somministrazione di ANESTETICO, subiva un arresto cardiocircolatorio e andava in coma. La mancanza di ambulanza MEDICALIZZATA e la inoperatività del servizio di elisoccorso, ritardavano il trasferimento presso un reparto di terapia intensiva attrezzato. Quindi si provvedeva al trasferimento presso l’Ospedale di Acireale, dove rimaneva in coma fino al decesso avvenuto dopo 40 giorni. La condotta imperita, negligente ed imprudente dei sanitari, per le cure di una BANALE FRATTURA FEMORALE, determinava l’arresto cardiocircolatorio e il conseguente decesso. Erravano nel trattamento attuato, non adeguato al caso specifico. (TRIBUNALE DI SIRACUSA)
(IN CORSO DI GIUDIZIO)

20 - GINECOLOGIA – OSTETRICIA – ERRATA DIAGNOSI – OMISSIONE ESAMI OBBLIGATORI – AMNIOCENTESI – ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ESEGUITI– INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA – SORPRESA DELLA CONDIZIONE PATOLOGICA DEL FIGLIO – MORTE DEL NEONATO

VALORE DELLA CAUSA 1.500.000,00 €

GIN. OST. BAR: La paziente all’epoca dei fatti di anni 29, portava avanti una gravidanza regolare, sottoponendosi a tutti gli esami presso il Nosocomio di No…., ematochimici, alle visite specialistiche periodiche ed alle ecografie di controllo, compreso l’accertamento MORFOLOGICA. Alla nascita il neonato presentava problemi di saturazione con grave malformazioni al cuore. La mancanza di attrezzature (ecocardio), determinava la necessità di un immediato trasferimento nel reparto attrezzato di Taormina. Il soccorso risultava tardivo per il ritardo della macchina organizzativa. I primi trattamenti ed esami specifici, evidenziavano la Trasposizione delle grandi arterie. Si sottopone ad un estenuante e interminabile intervento chirurgico, dalle ore 13.00 alle ore 20.00, a cuore aperto, e nonostante la particolare gravità del caso, il neonato viene allocato insieme ad altri bambini, peraltro affetti da patologie varie ed infettive, in una stanza inidonea e asettica. Nonostante le rassicurazioni dei sanitari, alle 02.00 viene ricoverato in terapia intensiva. Il piccolo Barresi all’interno del Nosocomio contrae una infezione che risulterà dopo qualche giorno letale. Infatti verrà accertato l’avvenuto decesso per SEPSI. Con la loro condotta imperita, negligente ed imprudente i sanitari del Nosocomio di N. prima e quello di Taormina dopo, non riconoscevano tempestivamente la gravissima malformazione al cuore, quindi non consentivano adeguata informazione per le determinazione da adottare, inoltre a seguito della errata diagnosi o errata valutazione degli accertamenti, ritardavano ogni intervento nella organizzazione per l’immediato trasferimento, mentre a seguito del delicato intervento e a cuore aperto presso il Nosocomio di Taormina, provocavano la insorgenza di infezione determinandone la morte avvenuta per SEPSI. (TRIBUNALE DI SIRACUSA) (IN CORSO DI GIUDIZIO)

21 - SHOCK SETTICO - INFEZIONE DA CLOSTIDRIUM NOSOCOMIALE – DECESSO PER SHOCK SETTICO

VALORE DELLA CAUSA 700.000,00 €

INF.FAIO: Il paziente ricoverato all’Ospedale V. di Roma per frattura femorale destro in seguito a caduta accidentale. Subisce intervento con applicazione di protesi anca destra. Viene trasferito per riabilitazione al Policlinico. Sottoposto a nuovo intervento per lussazione protesi e gli viene applicato un tutore. Trasferito alla struttura sanitaria CLINICA LATINA lungodegenza. Accusa gonfiore addominale e febbre e lo trasferiscono all’Ospedale San Giovanni di Roma. Al Pronto soccorso viene diagnosticata un’infezione alle vie urinarie, causa il catetere posizionato non correttamente. Viene trasferito presso il reparto di medicina. Viene messo in isolamento per aver contratto l’infezione da CLOSTRIDIUM DIFFICILE. La condotta imperita e negligente dei sanitari, determinava la contrazione della infezione alle vie urinarie, e il conseguente decesso da Shock settico. (TRIBUNALE DI ROMA)

22 - ERRATO INTERVENTO CHIRURGICO DI STABILIZZAZIONE VERTEBRALE

VALORE DELLA CAUSA 1.000.000,00 €

ORT.CUL: DANNI PERMANENTI a seguito di quattro interventi chirurgici di ARTRODESI – subiva un ulteriore intervento per Fallimento ARTRODESI L4 –L5. sottoposto ad anestesia generale e sostituzione dei mds con sistema Everst – K2M e a livello di L4 – L5, laminectomia decompressiva con discectomia bilaterale e posizionamento di cage lordotiche intersomatiche, riempite con osso autologo. Rispetto a prima dell’intervento regressione della sciatica sinistra, persistono lombalgia e parestesie gamba destra, che è in extrarotazione. Dolenza muscolare lombare. Deambula con appoggio monolaterale. La condotta gravemente imprudente ed imperita dei sanitari che eseguirono il primo intervento fu posto in essere secondo un metodo controindicato e contrario alle linee guida, determinando il grave danno di irreversibile guarigione.

23 - CARDIOLOGIA - DECESSO A SEGUITO DI INSUFFICIENZA RESPIRATORIA IN SOGGETTO CON SCOMPENSO CARDIACO CRONICO

VALORE DELLA CAUSA 700.000,00 €

UND: Il paziente, con stenosi aortica calcifica severa veniva trattato mediante impianto trans catetere di protesi biologica. Fibrillazione atriale permanente. Cardiomiopatia dilatativa post-infartuale con pregressa documentazione angiografica di occlusione cronica di coronaria destra e stenosi subcritica di IVA. Ipertensione arteriosa. A seguito di ricovero presso il Nosocomio di Formia, per ipertensione arteriosa e occlusione delle vie urinarie, veniva dimesso, nonostante la difficoltà urinaria. La sera stessa delle dimissioni accusava forti dolori addominali e si portava al Pronto Soccorso della struttura sanitaria CLINICA COSTA. Ricoverato con carattere di urgenza, il paziente decedeva dopo due giorni. Nel caso di specie, sarebbe stato opportuno procedere ad un approfondito esame clinico, ad accertamento strumentale ecografico. Le forzate dimissioni ed il corrispondente ritardo diagnostico e terapeutico compromettevano la possibilità di sopravvivenza, provocandone l’exitus dopo due giorni.

24 ODONTOIATRIA – ERRATI TRATTAMENTI E DIFETTO DI FONETICA

VALORE DELLA CAUSA 100.000,00 €

MUS: DANNO PERMANENTE ODONTOIATRA, per alterazione della fonetica; monconi sanguinanti; arcata superiore senza continuità con la volta palatina; viti di tenuta allentate; denti inferiori molto lunghi; mancata igiene orale per concavità cervicali convesse e non concave e impossibilità di passaggio del filo interdentale; elementi aggiuntivi incollati; alcuni denti fratturati; elementi dell’impianto sensibile al dolore e mancata occlusione della bocca per la presenza di elementi dentali più lunghi del previsto, tutte conseguenze imputabili alla condotta medica per imperizia, negligenza ed imprudenza. (TRIBUNALE DI LECCE) (IN CORSO DI GIUDIZIO)

25 ORTOPEDICO – ERRATI TRATTAMENTI DI NATURA ORTOPEDICA ED ERRATO INTERVENTO CHIRURGICO AL GINOCCHIO – DIFFICOLTA’ ALLA DEAMBULAZIONE

VALORE DELLA CAUSA 50.000,00 €

DEG: Danno Permanente di natura ortopedico al ginocchio destro in seguito a diversi interventi e all’impianto di una PROTESI totale. L’intervento ha reso impossibile la deambulazione per diversi anni. Questo ha determinato un aggravamento per sopravvenuta scoliosi e danno al ginocchio sinistro. Veniva eseguita nuovo intervento per la sostituzione della precedente protesi errata. Conseguenze queste attribuibili alla colpa professionale del personale medico intervenuto. (TRIBUNALE DI SIRACUSA) (IN CORSO DI GIUDIZIO)

26 ORTOPEDICO – ERRATO INTERVENTO CHIRURGICO ARTO INFERIORE- SEPSI-ARTRODESI-AMPUTAZIONE COSCIA

VALORE DELLA CAUSA 1.000.000,00 €

PAN: Danno Permanente di natura Ortopedico al ginocchio SX – ARTRODESI gamba SX. aggravamento delle condizioni fisiche. Impossibilità alla deambulazione rispetto alle condizioni precedenti all’intervento presso il Nosocomio di SESSA AURUNCA. Intervento errato con tecnica desueta e contrario alle LINEE GUIDA. Lesione tendini del ginocchio, fallimento del cerchiaggio e impossibilità alla deambulazione. Il paziente rispetto ai precedenti interventi presso il Nosocomio GEMELLI di Roma del 1984-1985, deambulava, e piegava il ginocchio, sia pur con qualche difficoltà in maniera accettabile. Il paziente ricorreva ad un nuovo intervento nel 2014, per evitare l’accentuarsi del valgo a destra dell’arto offeso. Prima dell’intervento si sottopose a visita, perfino salendo le scale del nosocomio. Il disastroso intervento, con protesi al ginocchio e lesione dei tendini ha pregiudicava le sorti del paziente, rischiando l’amputazione dell’arto, sostituita con la rimozione completa della protesi e l’impianto di ARTRODESI (arto teso senza flessione). Con la loro condotta, i sanitari dell’Ospedale di SESSA AURUNCA, non solo determinavano la lesione dei tendini del ginocchio ed il fallimento del cerchiaggio, ma sottoponendolo ad un intervento NON ADEGUATO, peggioravano lo stato clinico del paziente, non potendo PIU’ PIEGARE IL GINOCCHIO SINISTRO, e rischiando attraverso un nuovo intervento l’amputazione dell’arto, sostituito con un impianto in ARTRODESI. (TRIBUNALE DI LATINA) (DEFINITO CON ESITO POSITIVO- IN CORSO DI GRAVAME)

27 OCULISTA – ERRATI TRATTAMENTI SANITARI- PERDITA VISUS

VALORE DELLA CAUSA 100.000,00 €

OCU. BAR: Danno permanente di natura oculista ad entrambi gli occhi. La paziente a seguito di d intervento di LasiK all’occhio sinistro, nel 2013 effettuò un intervento di PRK ad entrambi gli occhi per correggere la miopia di cui era affetta, senza essere informata e assolutamente controindicata dalle linee guida. Nonostante le preclusioni, l’intervento veniva eseguito in modo non corretto. La responsabilità professionale ha riguardato le modalità esecutive dell’intervento, che è stato eseguito in maniera non corretta per il decentramento della correzione chirurgica che ha causato un grave difetto visivo alla paziente, sanabile attraverso il trapianto corneale, oltre alla sindrome depressiva reattiva con riflessi sulla attività lavorativa. (TRIBUNALE DI PISA) (IN CORSO DI GIUDIZIO)

28 OMESSI E/O ERRATI TRATTAMENTI DI NATURA ORTOPEDICA

VALORE DELLA CAUSA 50.000,00 €

ORT. RIC: Danno Permanente di natura Ortopedica al piede destro per errati interventi (N° 3) effettuati per la eliminazione dell’alluce valgo. Errato intervento compromissione equilibrio statico e di deambulazione. Gli stessi venivano eseguiti in modo non corretto comportando uno spostamento dell’alluce verso sinistra (VARO) e problemi di deambulazione. (DEFINITA CON ESITO POSITIVO)

29 INTERVENTO PARTO CESAREO – ROTTURA DELL’UTERO – MANCATA DIAGNOSI -DANNO ESTETICO – VITA DI RELAZIONE

VALORE DELLA CAUSA 2.000.000,00 €

GIN.-OST.-CAM: Danno permanente di natura ginecologica a seguito di parto cesareo erroneamente eseguito al termine di gravidanza per la rottura dell’utero. Necessità di trasfusioni per perdite ematiche, senza che venisse diagnosticato nulla. Tardiva diagnosi eseguita dopo due mesi di rottura dell’utero a seguito di emorragia. Intervento tardivo di asportazione dell’utero. Danni conseguenza di natura patrimoniale e non patrimoniale. Perdita di elasticità addominale e danno estetico. Danni e compromissione alla vita sessuale. Danno psicologico. (TRIBUNALE DI BARI)

30 ERRATI TRATTAMENTI ED ERRATO INTERVENTO CHIRURGICO.

VALORE DELLA CAUSA 300.000,00 €

VER: Responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale. Danno permanente di natura oculista per le cure inadeguate prestate a seguito di interventi per la rimozione di cataratta, nonché per violazione del consenso informato a seguito di responsabilità dei medici e del personale paramedico, risultando palese la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento dannoso (mancati, inadeguati e/o errati trattamenti che hanno comportato un aggravamento della vista, con dolori e fastidi di natura ed entità diversa) e la condotta colpevole, omissiva, commissiva, intempestiva, negligente, imprudente nonché per imperizia degli stessi, riconducibile all’inosservanza delle metodiche diagnostiche e terapeutiche dettate dalla Scienza Medica (TRIBUNALE DI FROSINONE) (DEFINITA CON ESITO POSITIVO)

31. PARAPLEGIA CON DANNI NEUROLOGICI-VESCICA E INTESTINALI – VIOLAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

VALORE DELLA CAUSA 5.000.000,00 €

NEU. – ORT. PAGL. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Violazione obblighi di informazione e sulla sicurezza. Al paziente venivano commissionati lavori per verificare e rimuovere rumori notturni provenienti dalla soffitta all’interno di abitazione privata, senza adeguata istruzione sullo stato di sicurezza e praticabilità del solaio. Caduta per sprofondamento solaio. -DANNI RIPORTATI: LESIONI PERSONALI GRAVISSIME CON FRATTURA VERTEBRO – MIDOLLARE CERVICO DORSALE POST TRAUMATICA E CONSEGUENTE VESCICA ED INTESTINO NEUROLOGICO. - PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA. (IN CORSO DI GIUDIZIO)

32. SEPSI DA INFEZIONE FERITA CHIRURGICA PER STERNOTOMIA– DECESSO PER SHOCK SETTICO.

VALORE DELLA CAUSA 2.000.000,00 €

SEPSI. INF- D.S.A. Responsabilità contrattuale 1218 e 1228 c.c. per violazione degli obblighi assunti dal personale medico nell’adempimento dei doveri di diligenza, prudenza e perizia. La paziente a seguito di protesizzazione della valvola aortica e bypass, per errati trattamenti contrasse sepsi NOSOCOMIALE del campo operatorio, cedimento della sutura sternale con diffusione batterica del mediastino. Veniva quindi confermata la persistente contaminazione della ferita chirurgica sternale, all’interno della Struttura Nosocomiale che causò il decesso per shock settico. -Procedimento pendente presso il Tribunale di Frosinone. (IN CORSO DI GIUDIZIO)

33. STABILIZZAZIONE VERTEBRALE – RECISIONE NERVO FEMORALE – INTERVENTO CHIRURGICO ERRATO

VALORE DELLA CAUSA 3.000.000,00 €

NEU. ORT. MAGL. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ex. art. 1218 e 1228 del personale medico all’interno della struttura Ospedaliera. DANNO IATROGENO PARESI. Il paziente, a seguito di intervento di stabilizzazione vertebrale, venivano compromesse le radici di L2, L3, L4 e L5 a sinistra, con conseguente paresi dell’arto inferiore sinistro di natura IATROGENO ed irreversibile in soggetto di 26 anni e con rottura dei mezzi di sintesi conseguenti alla non corretta postura per utilizzo costante della carrozzella. Aggravamento multiorgano. -DANNI RIPORTATI: PARESI ARTO INFERIORE E DEFICIT NEURO-PERIFERICO. -PROCEDIMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI (IN CORSO DI GIUDIZIO)

34. DECESSO PER SEPSI DA INFEZIONE NOSOCOMIALE - ERRATA DIAGNOSI

VALORE DELLA CAUSA 1.000.000,00 €

INF. CHI. RAP. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del personale medico della Struttura Ospedaliera. Il paziente veniva sottoposto ad intervento di calcolosi, nonostante evidenti segnali di infezione polmonare, in violazione alle Linee Guida e alla Legis artis. Dimesso prematuramente in corso di guarigione tanto che la infezione polmonare mai debellata si accentuò in modo grave da provocarne il decesso per la gravissima SEPSI nosocomiale dopo 40 giorni. -DANNO PARENTALE. -Procedimento pendente presso il Tribunale di Frosinone. (IN CORSO DI GIUDIZIO)

35. DECESSO PER SEPSI DA INFEZIONE NOSOCOMIALE - ERRATA DIAGNOSI

VALORE DELLA CAUSA 1.000.000,00 €

INF. – DIA. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del personale medico all’interno della Struttura Sanitaria. Trattamenti errati e non tempestivi. Il paziente di anni 46 senza alcuna patologia, nonostante evidenti segni di polmonite da Covid 19, veniva rifiutato il ricovero in ospedale attrezzato, nonché i trattamenti per la diagnosi di Covid 19 e il trasferimento presso una struttura specializzata. Seguiva la sovra-infezione polmonare nosocomiale da Klebsiella pneumoniae che ne determinò il decesso in soggetto giovane. -DANNO PARENTALE. -PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE. (IN CORSO DI GIUDIZIO)

36. DECESSO PER ERRATO INTERVENTO CHIRURGICO- ANEMIZZAZIONE E INFEZIONE NOSOCOMIALE.

VALORE DELLA CAUSA 1.500.000,00 €

INF. – ARD. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del personale medico della Struttura Sanitaria. Violazione Linee Giuda e Leges Artis. Alla paziente a seguito di intervento routinario di protesizzazione dell’anca, venivano OMESSI controlli clinici attestanti il reale decadimento clinico (TROPONINA). Inoltre non valutavano il valore della troponina che determinò l’ulteriore evoluzione infausta dell’evento ischemico cardiaco. La mancanza di consulenza cardiologica, lo stato anemico dovuto alla perdita ematica, mai riscontrata con la sopraggiunta SEPSI POLMONARE NOSOCOMIALE ne causarono il decesso. -DANNO PARENTALE. - TRIBUNALE DI SASSARI. (DEFINITO CON ESITO POSITIVO)

37. ERRATO INTERVENTO DI ARTROPROTESI FEMORALE – INFEZIONE NOSOCOMIALE- MOBILIZZAZIONE SETTICA IMPIANTO PROTESICO

VALORE DELLA CAUSA 600.000,00 €

ORT. INF. AUR. Responsabilità contrattuale ex. art. 1218 e 1228 c.c. del personale medico all’interno della Struttura Sanitaria. Il paziente veniva sottoposto a intervento chirurgico di impianto protesico del femore sinistro. Non veniva impostata una corretta profilassi antibiotica e residuava un costante dolore con fenomeni di mobilizzazione/infezione nosocomiale ritardata, compromettendo in modo irreversibile la funzionalità dell’arto con vistosa zoppia e atteggiamento scoliotico. -DANNO BIOLOGICO PERMANENTE. -PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA. (IN CORSO DI GIUDIZIO)

38. ERRATO INTERVENTO CHIRURGICO – LESIONI – DANNO ESTETICO.

VALORE DELLA CAUSA 100.000,00 €

CHI. LUC. Responsabilità contrattuale del personale medico della Struttura Sanitaria ex. aert. 1218 e 1228 c.c. Violazione Linee Giuda e Legis artis. La paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico per la rimozione del palloncino gastrico, non riuscito, violando le linee guida e la buona pratica medica, provocando ferita – incisione di 25 cm, il tutto in violazione agli obblighi contrattualmente assunti. Mancanza di accertamenti contestuali all’intervento. -DANNO BIOLOGICO PERMANENTE. -PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE. (IN CORSO DI GIUDIZIO)

39. DECESSO A SEGUITO DI CADUTA IN SALA RAGGI CON TRAUMA CRANICO - OMESSA ASSISTENZA - INFEZIONE NOSOCOMIALE.

VALORE DELLA CAUSA 1.000.000,00 €

NEU. INF. TOM. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del personale medico e paramedico all’interno della Struttura Sanitaria ex. art. 1218 e 1228 c.c.. La mancata e/o insufficiente assistenza in sala RADIOLOGICA ha provocato la caduta della paziente in carrozzina con trauma cranico encefalico e frattura femorale. Il trauma encefalico determinò la successiva emorragia sub-durale, aggravata dalla terapia anticoagulante somministrata, controindicata. Nel corso dei trattamenti si aggiunse una infezione polmonare nosocomiale che determinò il decesso in soggetto da insufficienza multiorgano. -DANNO PARENTALE. -PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA. (IN CORSO DI GIUDIZIO)

40. DECESSO PER ERRATA DIAGNOSI CARDIACA-TRATTAMENTI INADEGUATI-PROCESSO POLMONARE ACUTO MISCONOSCIUTO-DECESSO

VALORE DELLA CAUSA 2.000.000,00 €

POL. DI L. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del personale medico all’interno della Struttura Sanitaria ex. art. 1218 e 1228 c.c. La paziente faceva ingresso due volte in ospedale a distanza di 24 h, con diagnosi cardiaca errata, rispetto ad una evidenza peggiorativa del quadro clinico polmonare non rilevato e non trattato. Il decesso non fu determinato da cause cardiache ma per gli effetti di un evidente processo polmonare acuto altrimenti misconosciuto, che se adeguatamente e tempestivamente trattato avrebbe consentito, senza alcun dubbio, la sopravvivenza. -DANNO PARENTALE. -PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA. (IN CORSO DI GIUDIZIO)

41. INTERVENTO CHIRURGICO ERRATO – ZOPPIA E DOLORABILITA’

VALORE DELLA CAUSA 150.000,00 €

ORT. BEL. Responsabilità contrattuale della Struttura Ospedaliera. Il paziente a seguito di caduta accidentale veniva sottoposto ad intervento chirurgico, per frattura scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro e frattura scomposta del III distale del perone. L’operato dei sanitari è risultato censurabile riguardo la sintesi endomidollare, controindicata in violazione alle Linee Guida ed alla leges artis che raccomandano una semplice placca. -DANNO BIOLOGICO PERMANENTE. - TRIBUNALE DI ROMA (DEFINITO CON ESITO POSITIVO)

42. OMESSA ED ERRATA DIAGNOSI AL P.S.- INADEGUATI ACCERTAMENTI DIFFERENZIALI PER DOLORE TORACICO-DECESSO

VALORE DELLA CAUSA 2.000.000,00 €

CAR. L’AM. Responsabilità dei sanitari per inadempimento contrattuale ex. art. 1218 e 1228 c.c. per il decesso della giovane paziente di soli 29 anni. Inosservanza delle Linee Guida e dei Protocolli Internazionali, oltre agli inadeguati trattamenti diagnostici e terapeutici, durante i diversi accessi al P.S. con dolore toracico al petto e retrosternale nonché a causa di difetti organizzativi della struttura sanitaria, che ne determinarono il decesso. -DANNO PARENTALE. -TRIBUNALE DI LATINA.

43. MORTE DEL FETO A SEGUITO DI ERRATA DIAGNOSI.

VALORE DELLA CAUSA 750.000,00 €

GIN. OST. LAL. Responsabilità contrattuale del personale medico della struttura sanitaria Santo Spirito di Roma ex. art. 1218 e 1228 c.c.. Gravidanza regolare fino al riscontro di POLIAMMOS. Ritardo nei trattamenti e morte intrauterina precedente all’ultimo ricovero. -DANNO PARENTALE E BIOLOGICO. - TRIBUNALE DI ROMA.

44. DECESSO A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO- VIOLAZIONE SICUREZZA-OCCASIONALITA’ NECESSARIA-DECESSO

VALORE DELLA CAUSA 2.000.000,00 €

AMO: Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Lavori eseguiti c/o struttura sanitaria IHG in assenza di sorveglianza, sicurezza e controlli dei preposti e Società committente, aggiudicatrice e subappaltante EX. ARTT. 2043; 2049 e 2087. Crollo della struttura – solaio edile – e decesso plurimo dei prestatori di lavoro di giovane età 18 anni. -DANNO PARENTALE; IURE PROPRIO E IURE HEREDITATIS. -TRIBUNALE DI FROSINONE – - CORTE D’APPELLO DI ROMA. GRAVAME IN CASSAZIONE. (DEFINITO CON ESITO POSITIVO)

45. DECESSO PER SHOCK SETTICO A SEGUITO DI INFEZIONE NOSOCOMIALE.

VALORE DELLA CAUSA 1.000.000,00 €

INF. VAL. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle strutture sanitarie per la condotta dei sanitari i cui trattamenti sono risultati inadeguati ed aggravati dalla complicanza di natura IATROGENA, per la procurata infezione nosocomiale e l’avvenuto DECESSO. -DANNO PARENTALE. -TRIBUNALE DI FROSINONE. (IN CORSO DI GIUDIZIO)

46. DEFICIT VISIVO A SEGUITO DI OMESSI ED ERRATI TRATTAMENTI SANITARI.

VALORE DELLA CAUSA 1.500.000,00 €

OCU. VEL. Responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale della struttura sanitaria 1218, 1228 e 2043 c.c.. Violazione degli obblighi contrattualmente assunti, trattamenti inadeguati. Aggravamento delle condizioni di salute del paziente, con danno irreversibile. Violazione Linee Guida e legis artis, con deficit visivo in OS e OD. -DANNO BIOLOGICO PERMANENTE. - TRIBUNALE DI FROSINONE.

47. DEFICIT VISIVO A SEGUITO DI OMESSI E/O ERRATI TRATTAMENTI SANITARI.

VALORE DELLA CAUSA 200.000,00 €

OCU. FEU. Responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale ex. art. 1218, 1228 e 2043 c.c. della struttura sanitaria – violazione degli obblighi contrattualmente assunti – inadeguatezza dei trattamenti – mancata tempestività - aggravamento delle condizioni cliniche del paziente, con compromissione irreversibile del visus in OD e OS. -DANNO BIOLOGICO PERMANENTE. -IN CORSO DI ESECUZIONE TRIBUNALE DI LATINA.


ALTRI CASI TRATTATI

DANNI PERMANENTI PER ASPORTAZIONE TOTALE DELLA TIROIDE non dovuta a fronte di insufficienti motivazioni cliniche e omesso suggerimento di trattamento maggiormente conservativo imputabile a errore medico gravissimo dovuto a imperizia, imprudenza e condotta medica negligente.

VALORE DELLA CAUSA 1.200.000,00 €


DANNI PERMANENTI PER RECIDIVA DELL’ERNIA A LIVELLO L5/S1 con ricomparsa di lombosciatalgia ed emisindrome della cauda con peggioramento delle funzioni urinarie per errato trattamento terapeutico imputabile a errore medico gravissimo dovuto a imperizia, imprudenza e condotta medica negligente.

VALORE DELLA CAUSA 480.000,00 €


DECESSO PER SCHOCK EMORRAGICO ACUTO dovuto a lacerazione tra la cavità addominale ed il segmento inferiore dell’utero a causa di un parto cesareo gemellare imputabile a errore medico gravissimo dovuto a imperizia, imprudenza e condotta medica negligente.

VALORE DELLA CAUSA 1.800.000,00 €


DANNI PERMANENTI PER ERRATO INTERVENTO DI CHIRURGIA ESTETICA DI LIFTING delle sopracciglia ingenerante paresi del ramo facciale frontale, deficit del muscolo elevatore del sopracciglio e del muscolo corrugatore imputabile a errore medico gravissimo dovuto a imperizia, imprudenza e condotta medica negligente.

VALORE DELLA CAUSA 350.000,00 €


DANNI PERMANENTI PER PERFORAZIONE DEL RENE IMPUTABILE A ERROR MEDICO gravissimo dovuto a imperizia, imprudenza e condotta medica negligente.

VALORE DELLA CAUSA 1.200.000,00 €


DANNO DA NASCITA INDESIDERATA in ragione di mancato riscontro di anomalie genetiche fetali gravissime imputabile a errore medico gravissimo dovuto a imperizia, imprudenza e condotta medica negligente.

VALORE DELLA CAUSA 2.800.000,00 €


DANNO PERMANENTE PER INTERVENTO DI PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE eseguito sul ginocchio sbagliato imputabile a errore medico gravissimo dovuto a imperizia, imprudenza e condotta medica negligente.

VALORE DELLA CAUSA 450.000,00 €


DANNO PERMANENTE PER INSUFFICIENZA RENALE CRONICA di grado severo con conseguente indispensabile terapia emodialitica sostitutiva imputabile a errore medico gravissimo dovuto a imperizia, imprudenza e condotta medica negligente.

VALORE DELLA CAUSA 2.500.000,00 €


DANNO PERMANENTE CEREBRALE GRAVISSIMO per ipossia causato da estubamento accidentale del paziente con problematiche cardiache in sala terapia intensiva e rianimazione non adeguatamente sorvegliato imputabile a errore medico gravissimo dovuto a imperizia, imprudenza e condotta medica negligente.

VALORE DELLA CAUSA 3.000.000,00 €


DECESSO PER INFEZIONE NOSOCOMIALE NON OPPORTUNAMENTE CURATA generata da dimenticanza nella ferita di garze e bendaggi da ferita chirurgica imputabile a errore medico gravissimo dovuto a imperizia, imprudenza e condotta medica negligente

VALORE DELLA CAUSA 1.500.000,00 €